Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific facts and manifest unfoundedness regarding medical impediment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness and lack of specificity. The appellant argued that a medical impediment prevented movement, but the court found the lower court's assessment confirmed and that prescribed painkillers disproved absolute immobility. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or lack specificity, as the lower court's evaluation of medical impediments stands unless absolutely contradicted by new evidence.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CAROLIS LUIGINO nato a MONTEFIORE DELL'ASO il 14/09/1959 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE IDE MARZO;Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di Luigino De Carolis, avverso la sentenza di in epigrafe indicata, è inammissibile, per manifesta infondatezza e assenza di specificità, dal momento che la valutazione espressa dai giudici di merito, quanto al carattere non assoluto dell'impedimento addotto, è confermata e non smentita dalle deduzioni reiterate in ricorso, poiché, indipendentemente dall'applicazione di un tutore (che, effettivamente, è indicato come presente nel certificato medico prodotto), non emerge una impossibilità assoluta di movimento e anche l'addotto dolore ("è di comune cognizione che la frattura del piatto tibiale che coinvolge il ginocchio è una delle fratture intra-articolari più comuni, complesse e dolorose") non risulta rappresentare un ostacolo insormontabile, visto che, nello stesso certificato, la tachipirina 1000 è prescritta "se dolore"; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/03/2022 Il Consigliere ensore Il Presidente Giuseppe- Stefn , 4tv DEPOSI TArA IN CANCELLI": C: LA — 7 ApR 2022 IL