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Ordinanza — n. 13391/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and manifest unfoundedness regarding victim credibility assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13391/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Raffaele Farina inadmissible for manifest unfoundedness and lack of specificity. The court held that the lower court correctly applied rules regarding the assessment of the victim's credibility, which differ from witness testimony and do not require external corroborating evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The rules on external corroboration for witness testimony do not apply to the victim's statements, which may serve as the sole basis for criminal liability if their subjective credibility and intrinsic reliability are verified with greater rigor; appeals challenging such assessments must be specific and substantiated, otherwise they are inadmissible.

Parole chiave

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victim credibility assessment criminal appeal inadmissibility lack of specificity external corroboration rules procedural costs award fine fund payment legality review stage carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

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Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
a) per un verso, trascura che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARINA RAFFAELE nato a NOCERA INFERIORE il 23/11/1973 avverso la sentenza del 26/05/2021 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele Farina (cui ha fatto seguito la trasmissione di memoria nell'interesse della parte civile) avverso la sentenza di in epigrafe indicata, nel contestare la valutazione di attendibilità della persona offesa, che pure si era costituita parte civile, e l'assenza di diretti riscontri estranei è inammissibile, per manifesta infondatezza e assenza di specificità, in quanto:

a) per un verso, trascura che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214) e ciò fermo restando che la verifica attraverso indici esterni delle dichiarazioni della persona offesa non si deve tradurre nell'individuazione di prove dotate di autonoma efficacia dimostrativa, dal momento che ciò comporterebbe la vanificazione della rilevanza probatoria delle prime;

b) per altro verso, trascura che le dichiarazioni degli altri testi hanno confermato il contesto successivo alla lite;

c) per altro verso ancora dimentica del tutto il significato delle risultanze del certificato medico; - che, pertanto, attraverso una visione parcellizzata delle risultanze istruttorie, si aspira ad una rivalutazione delle stesse, inammissibile in sede di legittimità; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Nulla per le spese della parte civile in assenza di un reale e signiféativo apporto alla dialettica processuale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Nuja er le spese della parte civile Così deciso i 16/ 3/2022 Il Consigli e es ensore Il Presidente Giusep D M zo Sten,fo alcia ---\ .' P Q i