Italian Court dismisses appeal contesting non-punishment cause for false visitation as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Campo Stella inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. Although the appellant argued that the lower court failed to apply the non-punishment provision of Article 131-bis of the Penal Code regarding false visitation, the court found the reasoning in the second-instance judgment was rational and not merely apparent. Consequently, the court upheld the original decision, rejecting the claim that the argumentation lacked logical coherence or sufficient motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal contesting the non-application of a non-punishment cause is inadmissible if the lower court's reasoning is rational, present, and free from logical defects, even if the cause was not explicitly invoked.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPO STELLA nato a ALCAMO il 02/02/1996 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di Campo Stella, avverso la sentenza di in epigrafe indicata, nel contestare la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché, diversamente da quanto affermato nell'atto di impugnazione, la motivazione è presente, non è meramente apparente e sicuramente non presenta profili di illogicità che vizino il percorso argomentativo, dal momento che in termini razionali valorizza il fine del falso posto in essere (avere un consentito colloquio con un detenuto, attestando falsamente l'esistenza di una causa giustificativa insussistente); - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così decisb-if 16/03/2022 Il Consigher<estensore Il Presidente Giusepno Dj1ar o Sten„Palla t ' -•VjAAtà-' DEPOSITATA IN CANCELLERiik • R 202