Cassation appeal dismissed for lack of specificity and manifestly unfounded sentencing criticism regarding minor crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, dismissing all four grounds raised by the defendant. The first three arguments were rejected as merely repetitive of previous complaints without new legal confrontation, while the fourth regarding sentencing was found manifestly unfounded due to the minimal statutory penalty applied. The court ruled that the lower court's brief justification for the sentence was sufficient under established case law when the penalty aligns with statutory minimums.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 36, cod. proc. pen. - The cassation court lacks jurisdiction to re-examine the merits of a case where the lower court's reasoning is not arbitrary or illogical, even if the appeal questions the specificity of the sentencing motivation when the penalty adheres to statutory guidelines.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POL PRERA nato il 10/10/1990 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di Pol Prera per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, 495 cod. pen. e 14, comma 5 -ter, d.lgs. n. 286/1998; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che i primi tre motivi di ricorso, con i quali si contesta la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per i delitti in rubrica ascrittigli, sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato, limitandosi, invero, a sollecitare un non consentito riesame del merito della regiudicanda; - che il quarto motivo di ricorso, laddove censura l'operata graduazione della pena e il difetto di motivazione in ordine ai criteri all'uopo adoperati, è manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo alla misura della pena base, fissata nel minimo edittale per il più grave reato di cui al capo B), e agli esigui aumenti per i reati-satellite di cui ai capi A) e C) - comunque congrui e proporzionati all'offensività dei fatti contestati -, il giudice di merito non era tenuto a illustrare specificamente le ragioni della sua decisione: vale, infatti, il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), come accaduto nel caso di specie; - che lo stesso motivo, nella parte in si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931); che, pertanto, poiché la motivazione rassegnata sul tema dal giudice censurato è esente da profili di palese illogicità, né emerge alcun aspetto di arbitrarietà nel procedimento seguito per giungere alla decisione in concreto assunta (cfr., al riguardo, lett.
d) della motivazione della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, in cui si sono richiamati i precedenti dell'imputato attestati nel certificato del casellario giudiziale e l'assenza di meriti processuali o extraprocessuali valorizzabili ex art. 62- bis cod. pen.), tutti i rilievi al riguardo formulati non sono consentiti in questa sede; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 Il Consig e estensore Il Presidente Irene 'amaglia Steta Pa—zet,. DEPOSì Al IN CANC.1.