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Sentenza — n. 13387/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13387/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13387/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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De Donno Santo, per il tramite del difensore, ricorre, articolando due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, del 27 novembre 2020, che ha riformato la sentenza di prime cure, che l'aveva riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 16, comma 9, I. n. 108/2012, commesso fino al 23 novembre 2012, limitatamente al trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 13387/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 16, comma 9, I. n. 108/2012, commesso fino al 23 novembre 2012, limitatamente al trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

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sospensione di pena donazione a causa di morte remissione della pena attenuazione libera della pena diritto di ottenere una decisione decadenza legale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE DONNO SANTO nato a GALATINA il 13/08/1953 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. De Donno Santo, per il tramite del difensore, ricorre, articolando due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, del 27 novembre 2020, che ha riformato la sentenza di prime cure, che l'aveva riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 16, comma 9, I. n. 108/2012, commesso fino al 23 novembre 2012, limitatamente al trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è fondato. Coglie nel segno la censura di cui al secondo motivo, perché correttamente evidenzia come il delitto contestato, pacificamente commesso fino al 23 novembre 2012, si è estinto in data 23 maggio 2020: quindi, anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello. Donde, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818, che ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione col quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - atteso l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte -, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato ascritto all'imputato è estinto per intervenuta prescrizione.

4. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché il reato è estinto per prescrizione, maturata anteriormente alla sua pronuncia.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto è estinto per prescrizione. Così deciso il 16 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stefia,P,O4, (MI DEPOSITATA IN CANCELLERIA -