Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal representation required by new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant, a prisoner, attempted to file a cassation appeal personally without a lawyer. The court held that while the right to appeal belongs to the accused, the new law of 2017 mandates technical representation for filing such appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 175, comma 6, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Although the substantive right to appeal remains with the accused, the exercise of this right after August 3, 2017, requires mandatory legal representation, rendering a personal appeal without a lawyer inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUKU ILIRJAN nato il 21/07/1984 avverso l'ordinanza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con dichiarazione a propria firma, resa all'Ufficio Matricola dell'Istituto Penitenziario di Parma in data 18 giugno 2021, Luku Ilirjan ha inteso impugnare l'ordinanza in data 10 giugno 2021, con la quale la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza con la quale egli aveva chiesto di essere rimesso in termini per impugnare la sentenza in data 20 marzo 2018 con la quale il Tribunale di Parma l'aveva condannato per i delitti di cui agli artt. 612 e 582, 585 cod. pen.
2. Il ricorso (così riqualificata la proposta impugnazione ai sensi dell'art. 175, comma 6, cod.proc.pen., con ordinanza del 21 giugno 2021) può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione, interposta dopo il 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento legislativo menzionato), che deve essere dichiarata inammissibile, posto che, a seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).
3. Per le suesposte ragioni va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/03/2022. Il Consig i e estensore Il Presidente Irene amaglia Steno Pa—' titvcANcE,