Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13376/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13376/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13376/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROSSI GABRIELE nato a PISA il 10/04/1980 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Grossi Gabriele per i delitti di cui agli artt. 615 - quater cod. pen. (capo a) e 615-ter cod. pen. (capo b) ed altro; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 615 - quater cod. pen, art. 615 - quater cod. pen, art. 615-ter cod. pen; Ordinanza — n. 13376/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 615 - quater cod. pen. (capo a) e 615-ter cod. pen. (capo b) ed altro; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

Parole chiave

Generato dall'IA
abuso di un impianto per l'elaborazione di dati acquisizione illecita di dati diritti di accesso privilegiati sfruttamento di informazioni privilegiate illecita decodificazione di offerte in codice violazione del segreto professionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 615 - quater cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Grossi Gabriele per i delitti di cui agli artt. 615 - quater cod. pen.
art. 615 - quater cod. pen
art. 615-ter cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROSSI GABRIELE nato a PISA il 10/04/1980 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Grossi Gabriele per i delitti di cui agli artt. 615 - quater cod. pen. (capo a) e 615-ter cod. pen. (capo b) ed altro; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo, oltre che essere affetto da conclamata genericità - in quanto affidato a deduzioni del tutto indeterminate e aspecifiche, soprattutto perché connotate dall'assenza di addentellati concreti al testo della sentenza impugnata, idonei a congruamente illustrare l'atteggiarsi del vizio eccepito nella peculiare fattispecie portata all'esame della Corte - è, per quel che attiene alla questione dell'assorbimento del delitto di cui all'art. 615 - quater cod. pen. (capo a) e 615 - ter cod. pen. (capo b) -, non consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto; di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito — come desumibile dal tenore della massima relativa alla decisione evocata dal ricorrente, ossia che:« Il delitto di cui all'art. 615 -quater cod. pen. non può concorrere con quello, più grave, di cui all'art. 615-ter cod. pen., del quale costituisce naturalisticamente un antecedente necessario, sempre che quest'ultimo, oltre ad essere procedibile, risulti integrato nel medesimo contesto spazio-temporale in cui sia stato perpetrato l'antefatto ed in danno della medesima persona offesa. (Sez. 2, n. 21987 del 14/01/2019, Rv. 276533 -, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 Il Consitiibre estensore Il Presidente Irene rdamaglia