Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13374/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific objection regarding sentencing benefits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13374/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant failed to specifically object to the denial of sentencing benefits in the trial judgment. The defense argued that generic mitigating circumstances should prevail over aggravating ones and that conditional suspension was denied, but the court found no explicit request for these benefits in the agreement. Consequently, the appeal was rejected under procedural rules requiring specific grounds for such objections.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a judgment applying a negotiated sentence is inadmissible if the defendant did not specifically object to the denial of sentencing benefits or the balance of circumstances in the original decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal negotiated sentence specific objection sentencing benefits procedural defect peggioramento di uno stato anteriore riduzione delle spese giudiziarie risarcimento contrattuale del danno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Torino ha applicato a El Djobi Saber, in relazione al delitto di lesioni personali aggravate in concorso, la pena concordata con il Pubblico Ministero.
artt. 444 cod. proc. pen
Non risulta dalla trascrizione in sentenza dei termini dell'accordo raggiunto dalle parti che la definizione del procedimento con il rito ex artt. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 31633 del 07/04/2015 - dep. 21/07/2015, Macri
Rv. 26442601
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL DJOBI SABER nato il 20/07/1989 avverso la sentenza del 09/04/2021 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; k udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Torino ha applicato a El Djobi Saber, in relazione al delitto di lesioni personali aggravate in concorso, la pena concordata con il Pubblico Ministero.

2. Con un solo motivo ricorre per cassazione il difensore dell'imputato e denuncia il vizio di motivazione quanto al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Non risulta dalla trascrizione in sentenza dei termini dell'accordo raggiunto dalle parti che la definizione del procedimento con il rito ex artt. 444 cod. proc. pen. fosse stato subordinato alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, né il ricorrente ha specificamente dedotto che la questione della concedibilità del beneficio, al di là della subordinazione del rito, fosse stata al giudice devoluta dalle parti in maniera esplicita e specifica (Sez. 3, n. 31633 del 07/04/2015 - dep. 21/07/2015, Macri', Rv. 26442601): donde, va preso atto che, sia con riferimento al detto profilo di doglianza che con riferimento a quello afferente all'operato bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con le contestate e ritenute aggravanti, il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'ad. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), di modo che va dichiarato inammissibile, senza far luogo a formalità di procedura, ai sensi dell'ad, 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen..

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 Il Consiglie stensore Il Presidente Irene Sco aglia Stef P DEPOSITATA IN CP..f.,,CF