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Ordinanza — n. 13372/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13372/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13372/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAKHLOUFI NOUREDDINE nato il 12/01/1976 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Makhloufi Noureddine per il delitto di cui all'art. 477 e 482 cod. pen., in relazione alla contraffazione di una patente di guida apparentemente rilasciata dal Regno di Spagna; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

Regesto Legislator

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art. 21 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13372/2022 — snpen · Corte di Cassazione: - che il motivo di ricorso, proteso a contestare la motivazione che sorregge la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli, è generico, perché affidato a deduzioni connotate dall'assenza di effettivi addentellati specifici e concreti al testo della sentenza impugnata; non consentito in questa sede, in quanto finalizzato, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente abuso della licenza e delle targhe esame d'idoneità alla guida falsità ideologica in documenti corsa di controllo dubbio circa il carattere di infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 21 cod. proc. pen
176:364); - che l'eccezione di incompetenza territoriale formulata nello stesso motivo è tardivamente proposta, posto che è stato pacificamente affermato che, in tema di competenza per territorio, l'art. 21 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAKHLOUFI NOUREDDINE nato il 12/01/1976 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Makhloufi Noureddine per il delitto di cui all'art. 477 e 482 cod. pen., in relazione alla contraffazione di una patente di guida apparentemente rilasciata dal Regno di Spagna; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso, proteso a contestare la motivazione che sorregge la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli, è generico, perché affidato a deduzioni connotate dall'assenza di effettivi addentellati specifici e concreti al testo della sentenza impugnata; non consentito in questa sede, in quanto finalizzato, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (quale quello osteso alla pagina 1, primo capoverso, della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); manifestamente infondato, essendo ius receptum che qualora un soggetto abbia commissionato a terzi la contraffazione di una patente di guida e abbia all'uopo fornito la propria fotografia da applicare al posto di quella dell'intestatario del documento risponde sia di concorso nella falsificazione materiale della patente, sia di concorso nella falsificazione del timbro della prefettura apposto sul documento al fine di renderlo più verosimile (Sez. 6, n. 8101 del 26/03/1987, Rv. 176:364); - che l'eccezione di incompetenza territoriale formulata nello stesso motivo è tardivamente proposta, posto che è stato pacificamente affermato che, in tema di competenza per territorio, l'art. 21 cod. proc. pen. dispone che l'incompetenza per territorio è rilevata o eccepita a pena di decadenza prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma primo, stesso codice (Sez. 1, n. 3217 del 03/07/1992, Rv. 191749); donde, poiché l'incompetenza per territorio dev'essere eccepita dalla parte nel giudizio di primo grado e dev'essere dedotta come motivo d'appello, per poter successivamente costituire oggetto di motivo di ricorso per Cassazione, non è ammissibile l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata per la prima volta in Sede di legittimità (Sez. 2, n. 2414 del 24/11/1970 - dep. 03/02/1971, Rv. 116523); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 Il Consigli stensore Il Presidente Irene Sco aglia Stliy DEPOSIT TA IN CANCFSLERIA