Cassation appeal dismissed as inadmissible for appealable errors regarding motivation and sentencing in peace court judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the violation of the law and the determination of the penalty. The appellant contended that the lower court failed to properly evaluate evidence and set an appropriate sentence, but the Court ruled these grounds were barred by specific procedural restrictions. Consequently, the appeal was dismissed because such complaints cannot be raised against second-instance judgments from peace courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; 39-bis d.lgs. n. 274/2000: Appeals for cassation against second-instance judgments of peace courts for minor offenses are inadmissible if based on defects in the reasoning or on complaints regarding the determination of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASTURA EDUARDO nato a FUSCALDO il 25/11/1959 avverso la sentenza del 16/10/2020 del TRIBUNALE di PAOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SC'ORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Paola ha confermato la sentenza del Giudice di pace di quella stessa città di condanna di Pastura Eduardo alla pena di giustizia e al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, per il delitto di lesioni personali commesso nei confronti di Favorito Patrizia; - che con il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato sono stati articolati tre motivi; - che, con memoria in data 7 marzo 2022, il difensore dell'imputato, ha ribadito e chiarito le ragioni ostese a sostegno del ricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che le doglianze di cui ai primi due motivi di ricorso - con le quali si censura, sotto l'egida formale del vizio di violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. (in maniera già di per sé inammissibile, stante quanto disposto da Sezioni Unite Filardo, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027) l'operata valutazione delle prove dichiarative (in punto, in particolare, di attendibilità della persona offesa) -, in quanto non espressive di vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.
U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692), tali da rilevare sotto il profilo, appunto, della violazione di legge, non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417;
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - che le doglianze di cui al terzo motivo sono parimenti non consentite: quelle in punto di determinazione della pena omettono di considerare che la graduazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pag. 4, penultimo capoverso della motivazione); quelle in punto di prova del danno non si confrontano con il pacifico principio di diritto secondo cui, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Rv. 281997), come accaduto nella fattispecie al vaglio; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 Il Cons li