Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13365/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds for violation of law in appeal judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13365/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil party's appeal inadmissible because it failed to specify the grounds for a violation of law. The appellant argued the lower court's assessment of evidence lacked coherence, but the Court held that such complaints are not admissible for appeals against peace court judgments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; d.lgs. n. 274/2000: Appeals against peace court judgments for violation of law are inadmissible unless the defect renders the reasoning completely lacking or incoherent.

Parole chiave

Generato dall'IA
violation of law peace court judgment cassation appeal inadmissibility specific grounds required evidence assessment procedural costs minaccia all'ordine pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008
Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019
11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv.
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv.
Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile GIANNONE SALVATORE nato a COSENZA il 21/04/1966 nel procedimento a carico di: ANDREOLI AMERIGO nato a CETRARO il 04/12/1946 avverso la sentenza del 20/11/2020 del TRIBUNALE di PAOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SC:ORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Paola ha confermato la sentenza del Giudice di pace di quella stessa città di assoluzione di Andreoli Amerigo dal delitto di minaccia in danno di Giannone Salvatore; - che con il ricorso per cassazione proposto nell'interesse della parte civile Giannone Salvatore è stato articolato un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che le doglianze di cui al formulato motivo - con le quali si censura, pur sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge non altrimenti specificato, l'operata valutazione delle prove dichiarative (in punto di loro attendibilità o inattendibilità) - in quanto non espressive di vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692), tali da rilevare sotto il profilo, appunto, della violazione di legge, non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417;

Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); che, in risposta ai residui rilievi di omessa, specifica, risposta a ciascuna delle deduzioni difensive sottese ai motivi di gravame, occorre ribadire che il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione, posto che l'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976 - dep. 29/01/1977, Pavone, Rv. 135181), come accaduto nel caso di specie; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 Il Consi I estensore Il Presidente Irene Sc maglia Stet_ DEPO:ITATA IN CA