Italian Court dismisses appeals against bankruptcy fraud sentencing as generic complaints lacking specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Vecchione Giacomo and Vecchione Michele inadmissible, ordering them to pay fines. The appellants challenged the appellate court's re-evaluation of accessory bankruptcy penalties, arguing violations of evidence evaluation rules. The court rejected these claims as generic grievances that merely requested a re-reading of evidence without alleging specific, undeniable errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 c.p.p.; Art. 125, 546 c.p.p.: Appeals based on generic complaints regarding the evaluation of evidence are inadmissible if they merely request a re-evaluation of sources without alleging specific, undeniable distortions of procedural emergencies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VECCHIONE GIACOMO nato a MIRANDOLA il 11/03/1978 VECCHIONE MICHELE nato a NAPOLI il 04/01/1955 avverso la sentenza del 26/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SC:ORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di condanna in prime cure pronunciata nei confronti di Vecchione Giacomo e di Vecchione Michele per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale in concorso, ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari loro applicate; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, con un comune atto di impugnativa, gli imputati, articolando due motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che entrambi i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale loro ascritto, oltre ad essere inammissibili, perché deducono la violazione dell'art.192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027), sono affidati a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2(.119, Rv. 277710;
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) - tanto è a dirsi per le questioni relative alla valutazione della testimonianza del commercialista Fatone e alla prova della consegna delle scritture contabili della società fallita al curatore deceduto -, ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici ed inopinabili travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.
U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 Marzo 2022 Il Cons ere estensore Il Presidente Irene rdamaglia St2