Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic grievances and lack of specific proof misrepresentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by the Salvemini brothers and Tomaiuolo Nunzio inadmissible. The appellants argued against the appellate court's re-evaluation of sentencing and the denial of general mitigating circumstances, citing alleged errors in evidence assessment. The court rejected these claims as generic grievances that merely requested a new review of facts without demonstrating specific, unforeseeable misrepresentations of the trial record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, 196 c.p.p.; Art. 125, 546 c.p.p.: Appeals based on generic grievances regarding evidence evaluation or the denial of mitigating circumstances are inadmissible unless they demonstrate specific, unforeseeable misrepresentations of the trial record.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SALVEMINI ANTONIO nato a MANFREDONIA il 06/04/1994 SALVEMINI COSIMO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 14/03/1971 SALVEMINI MATTE() nato a MANFREDONIA il 05/04/1996 TOMAIUOLO NUNZIO nato a MANFREDONIA il 04/02/1996 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SC:ORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di prime cure, pronunciata nei confronti di Salvemini Antonio, Salvemini Cosimo, Salvemini Matteo e Tomaiuolo Nunzio per il delitto di lesioni personali aggravate in concorso in danno di Coppolecchia Michele e di minaccia grave in danno di Coppolecchia Antonio, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio loro inflitto; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con distinti atti di impugnativa: Salvemini Antonio, Salvemini Cosinlo e Salvemini Matteo, con tre motivi;
Tomaiuolo Nunzio con un solo motivo; - che, con memoria depositata in data 9 marzo 2022, il difensore dei ricorrenti Salvennini ha articolato motivi nuovi, con i quali ha sviluppato argomentazioni a sostegno della fondatezza dei rilievi mossi con i motivi principali di ricorso, chiedendone l'esame da parte della Quinta Sezione Penale di questa Corte; - che, con memoria depositata in data 10 marzo 2022, il difensore del ricorrente Tomaiuolo ha articolato motivi nuovi, con i quali ha sviluppato argomentazioni a sostegno della fondatezza dei rilievi mossi con il motivo principale di ricorso, chiedendone l'esame da parte della Quinta Sezione Penale di questa Corte;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che i primi due motivi di ricorso nell'interesse dei Salvemini e il solo motivo di ricorso nell'interesse di Tomaiuolo, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per entrambi i delitti loro ascritti, oltre ad essere inammissibili, perché deducono la violazione degli artt. 192 e 196 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili (Sez. LI, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027), sono affidati a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710;
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) - tanto è a dirsi per i rilievi in punto di valutazione dell'attendibilità della persona offesa Coppolecchia Michele, di apprezzamento della decisività della teste Palumbo e di interpretazione dei risultati della consulenza tecnica di parte (cfr., al riguardo, quanto diffusamente argomentato dalla Corte di appello circa i riscontri alle dichiarazioni dei fratelli Coppolecchia offerti dalla documentazione sanitaria in atti e circa le contraddizioni emerse in seno alle dichiarazioni dei Salvemini) —, ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici ed inopinabili travisamenti di emergenze processuali (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; sul travisamento delle prove dichiarative Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 - dep. 20/02/2018, Rv. 272406) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il terzo motivo di ricorso nell'interesse dei Salvemini è aspecifico, perché articola rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849) — motivazione con la quale è stato diffusamente spiegato perché queste non potessero essere concesse (pag. 10, penultimo capoverso della sentenza impugnata) -; manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244); non consentito in questa sede, venendo in rilievo un giudizio in fatto non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come nel caso di specie; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 Marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordannaglia