Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13360/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13360/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13360/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEMINARA ALBERTO nato a GENOVA il 02/08/1974 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Senninara Alberto per il delitto di lesioni personali in danno di Traggiai Aldo limitatamente alla misura del trattamento sanzionatorio inflittogli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13360/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402); non consentiti in questa sede, venendo in rilievo un giudizio in fatto non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/(:12/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
aggressione fisica lesioni personali lesione alla spalla azione civile tentate lesioni personali gravi trauma da colpo di frusta
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEMINARA ALBERTO nato a GENOVA il 02/08/1974 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Senninara Alberto per il delitto di lesioni personali in danno di Traggiai Aldo limitatamente alla misura del trattamento sanzionatorio inflittogli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza in diritto, nonché la logicità e la coerenza della motivazione, rispetto a specifici atti del processo, posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato è affidato a doglianze generiche e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di specifici ed inopinabili travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (quale quello osteso dalla pagina 4 alla pagina 7 della sentenza impugnata, in punto di valutazione di attendibilità della parte offesa, di apprezzamento della testimonianza di Oliva e di esclusione della legittima difesa) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo è aspecifico, perché articola, in punto di determinazione della pena-base e di diniego delle circostanze attenuanti generiche, rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata al riguardo (cfr. pag. 8, sentenza impugnata, circa l'assenza di elementi positivamente valutabili a favore del Seminara e in riferimento al quantum di pena base, in misura superiore al minimo edittale ma significativamente inferiore a quella intermedia); manifestamente infondati, attesi i pacifici principi di diritto enunciati in materia (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D, Rv. 275440;

Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402); non consentiti in questa sede, venendo in rilievo un giudizio in fatto non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/(:12/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 Il Consigl estensore Il Presidente Irene Sc maglia z ri5M15-3-gri17, Stef o P T A