Cassation appeal dismissed for generic complaints; court rejects requalification of accounting omission to fraudulent bankruptcy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's decision to reclassify the omission of accounting records as simple fraudulent bankruptcy rather than fraudulent bankruptcy. The court rejected this argument as generic, noting that the lower court's reasoning was consistent with established case law regarding the intent to harm creditors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 604 c.p.; Art. 605 c.p.: Generic complaints regarding the requalification of facts to a more serious crime are inadmissible in cassation when the lower court's reasoning aligns with settled jurisprudence on the required intent to harm creditors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA RINO nato a LIVORNO il 25/05/1947 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata in primo grado nei confronti di Costa Rino per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, ha rideterminato l'entità della pena principale inflittagli, nonché la durata delle pene accessorie fallimentari; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego di riqualificazione del fatto di sottrazione o soppressione pressoché totale della contabilità della società fallita di cui l'imputato era amministratore di diritto alla stregua del delitto di bancarotta documentale semplice, è affidato a doglianze generiche e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non solo non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), ma è del tutto conforme all'orientamento pacifico di questa Corte, secondo cui integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019 - dep. 16/06/2020, Rv. 279179), come nel caso di specie avuto riguardo a quanto diffusamente argomentato dalla Corte di appello (pag. 3, sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 Il Consiglier stensore Il Presidente Irene Scorraglia Stetn3; (30G DEPOSITATA IN C