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Ordinanza — n. 13354/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as argument regarding sentencing motivation violates procedural scope and lacks merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13354/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's re-sentencing on grounds of violating Article 133 of the Penal Code and insufficient motivation. The court rejected these claims because the argument focused on the persuasiveness of the reasoning rather than its completeness, which falls outside the scope of Article 606(1)(e) of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 133 c.p.; Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: An appeal challenging the persuasiveness of a court's reasoning regarding sentencing increases is inadmissible as it does not concern the completeness or logic required by the statutory standard for admissibility.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing motivation scope Article 606 criminal procedure persuasiveness vs completeness penal code Article 133 aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione allegazioni d'asilo contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
- che il proposto motivo di ricorso, che censura la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in riferimento alla conferma dell'aumento di pena irrogato per il delitto di evasione, si muove lungo direttrici argomentative estranee al perimetro del vizio motivazionale siccome delineato dall'art.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
e il vizio di motivazione in riferimento alla conferma dell'aumento di pena irrogato per il delitto di evasione, si muove lungo direttrici argomentative estranee al perimetro del vizio motivazionale siccome delineato dall'art. 606, comma 1, lett.
art. 133 cod. pen
- che il proposto motivo di ricorso, che censura la violazione dell'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARLO ACHAT nato il 04/06/1996 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; RITENUTO IN FATI-0 - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino in parziale riforma di quella di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Mario Achat, per i delitti di cui agli artt.385, 337 e 495 cod. pen., ha rideterminato la pena inflittagli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; - che in data 21 dicembre 2021 è stata depositata nomina di nuovo difensore di fiducia dell'imputato e nuova sua elezione di domicilio presso lo studio dell'Avvocato Antonio Bernardo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo di ricorso, che censura la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in riferimento alla conferma dell'aumento di pena irrogato per il delitto di evasione, si muove lungo direttrici argomentative estranee al perimetro del vizio motivazionale siccome delineato dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - dovendosi escludere ogni concreto rilievo della denunciata violazione dell'art. 133 cod. pen. -, posto che l'oggetto della doglianza non è la completezza o la logicità della motivazione che correda la statuizione impugnata, ma la sua persuasività, della quale, peraltro, non è neppure possibile dubitare (del tutto plausibilmente avendo la Corte territoriale ritenuto particolarmente grave la condotta dell'imputato, evaso dagli arresti domiciliari per recarsi in un luogo in cui notoriamente si spacciavano stupefacenti); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 re estensore Il Presidente amaglia Stefapy Pa DE OSI TATA IN CANCEL