Ordinanza — n. 13353/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza depositata il 19 marzo 2014, il Giudice di Pace di Pianella aveva condannato l'imputato Petrov Penyu Georgiev alla pena di C 200,00 di multa perché ritenuto responsabile del reato a lui ascritto. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato, affidandolo ad un solo motivo riguardante il procedimento di determinazione della pena irrogata, non adeguatamente spiegato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 610 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13353/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'atto d'appello, ai sensi dell'art. 37, comma 2, d.lgs. n. 274/2000 veniva convertito in ricorso per cassazione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETROV PENYU GEORGIEV nato a DOBRINOVO( BULGARIA) il 26/01/1956 avverso la sentenza del 05/03/2014 del GIUDICE DI PACE di PIANELLA[dato avviso alle parti; ), udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza depositata il 19 marzo 2014, il Giudice di Pace di Pianella aveva condannato l'imputato Petrov Penyu Georgiev alla pena di C 200,00 di multa perché ritenuto responsabile del reato a lui ascritto.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato, affidandolo ad un solo motivo riguardante il procedimento di determinazione della pena irrogata, non adeguatamente spiegato.
3. L'atto d'appello, ai sensi dell'art. 37, comma 2, d.lgs. n. 274/2000 veniva convertito in ricorso per cassazione.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l'assorbente ragione che il difensore che ha proposto l'atto di impugnazione, Avv. Pavone Ciarli Christian, del Foro di Pescara, non è iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale; la relativa causa di inammissibilità integra un vizio originario dell'atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione, anche quando si tratti di un appello qualificato come ricorso per cassazione ai sensi del disposto dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Rv. 277208; Sez. 1 n. 33272 del 27/06/2013, Rv. 256998).
5. La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi presentati da soggetti non legittimati, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 610 cod. proc. pen..
6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in C 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/03/2022. Il Con liere estensore Il Presidente Irene ordamaglia o Pa Stefrjr DEPOSITATA IN CANCELLERIA