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Ordinanza — n. 13343/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specificity regarding counterfeit banknotes appearing real.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13343/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Vincenzo Mastropasqua inadmissible due to a lack of specific grounds. The lower court's finding that the banknotes could appear genuine rested on the subjective assessment of an operator, which the appellant merely asserted was unreliable without further evidence. Consequently, the court rejected the claim and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal lacking specific grounds regarding the rationality of a court's assessment of an operator's subjective evaluation is inadmissible.

Parole chiave

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lack of specificity counterfeit banknotes subjective assessment procedural inadmissibility appeal dismissal falsificazione di monete inchiesta per falsità atti riproduzione e imitazione di biglietti di banca

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTROPASQUA VINCENZO nato a MELFI il 29/03/1965 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di Vincenzo Mastropasqua, avverso la sentenza in epigrafe indicata, è inammissibile per assenza di specificità, poiché, esclusa la necessità di un accertamento peritale per accertare la grossolanità o non della contraffazione, la sentenza della Corte territoriale, quanto al fatto che le banconote "potevano sembrare vere" riposa razionalmente sulla valutazione espressa da un operante, la cui attendibilità, sul piano oggettivo, è solo assertivamente messa in discussione dal ricorso; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/03/2022 Il Consig er0 estensore Il Presidente GiuseD4 De Marzo Stef Palla (3 t DEPOSITATA IN CANen - 7 AFkJ