Ordinanza — n. 13340/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRATI KELVIN nato il 18/04/1994 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di Kelvin Strati, avverso la sentenza in epigrafe indicata, è inammissibile, in quanto:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 610 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13340/2022 — snpen · Corte di Cassazione: b) il secondo motivo è inammissibile, poiché in termini di assoluta genericità contesta l'articolato apparato argomentativo che ha condotto all'affermazione di responsabilità; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRATI KELVIN nato il 18/04/1994 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di Kelvin Strati, avverso la sentenza in epigrafe indicata, è inammissibile, in quanto:
a) il primo motivo, che invoca l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 610 cod. pen., contestato come commesso in data 13/03/2013, è manifestamente infondato, poiché non tiene conto delle cause di sospensione della prescrizione derivanti da rinvio per impedimento (120 giorni), che conducono il termine del 13/09/2020 (derivante dall'applicazione degli artt. 159, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.) al 13/01/2021, ossia a data successiva alla data della sentenza di appello (14/12/2020);
b) il secondo motivo è inammissibile, poiché in termini di assoluta genericità contesta l'articolato apparato argomentativo che ha condotto all'affermazione di responsabilità; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così decisi 41 16/03/2022 Il Consi iere) estensore Il Pre