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Ordinanza — n. 13339/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13339/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13339/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILANOVIC DINA nato a MILANO il 19/02/1990 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di Dina Milanovic, avverso la sentenza di in epigrafe indicata, è inammissibile per l'assoluta assenza di motivi idonei a contrastare la articolata motivazione della sentenza impugnata; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13339/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale anticipo delle spese spese di difesa impugnabilità della decisione di rinvio ripetibili

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILANOVIC DINA nato a MILANO il 19/02/1990 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di Dina Milanovic, avverso la sentenza di in epigrafe indicata, è inammissibile per l'assoluta assenza di motivi idonei a contrastare la articolata motivazione della sentenza impugnata; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così decisa il 16/03/2022 Il Consinlier estensore Il Presidente Gius.ep Marzo DEPOS11.ATA tN CANCELLr" A - 7 AR 2022