Ordinanza — n. 13336/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMENTIERI DOMENICO nato a NAPOLI il 03/09/1986 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di Domenico Palmentieri, avverso la sentenza di in epigrafe indicata, è inammissibile, per assenza di specificità, dal momento che, nel contestare la dimostrazione dell'altruità del capannone dal quale sono stati sottratti i cavi elettrici, insiste nel non intendere la rilevanza decisiva assunta dalla presenza di idonee barriere finalizzate ad impedire l'accesso a terzi non autorizzati; d'altra parte, il mancato, attuale utilizzo del capannone non giustifica un abbandono dello stesso alla mercè di terzi; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13336/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMENTIERI DOMENICO nato a NAPOLI il 03/09/1986 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di Domenico Palmentieri, avverso la sentenza di in epigrafe indicata, è inammissibile, per assenza di specificità, dal momento che, nel contestare la dimostrazione dell'altruità del capannone dal quale sono stati sottratti i cavi elettrici, insiste nel non intendere la rilevanza decisiva assunta dalla presenza di idonee barriere finalizzate ad impedire l'accesso a terzi non autorizzati; d'altra parte, il mancato, attuale utilizzo del capannone non giustifica un abbandono dello stesso alla mercè di terzi; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i 16/03/2022 Il Consigl z tensore