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Ordinanza — n. 13333/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeals as inadmissible due to lack of specificity and manifest unfoundedness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13333/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Di Porzio and Scodellaro inadmissible and ordered them to pay court costs. The court ruled that the first and third grounds lacked specific factual engagement, merely reiterating the lower court's reasoning without new arguments, while the second ground was deemed manifestly unfounded. Consequently, the appeals were rejected because they failed to meet the strict requirements for admissibility in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 61 c.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they lack specific factual engagement, are merely repetitive of the lower court's reasoning, or are manifestly unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeals lack of specificity manifest unfoundedness cassation procedure criminal sentencing furto di lieve entità furto aggravato in banda truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 61 c.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI PORZIO ANGELO nato a NAPOLI il 31/07/1964 SCODELLARO GAETANO nato a NAPOLI il 02/11/1951 avverso la sentenza del 05/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il primo motivo del ricorso proposto, nell'interesse di Gaetano Scodellaro, avverso la sentenza in epigrafe indicata, quanto alla insussistenza della ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., è inammissibile, in quanto assume il carattere astratto e assertivo della motivazione della sentenza impugnata, laddove, al contrario, la Corte territoriale ha dato conto degli elementi fattuali (condizioni di scarsa visibilità e assenza di portiere) che, unitamente al tempo di notte, hanno propiziato la realizzazione del furto; - che del pari è inammissibile è il secondo motivo, avendo la Corte d'appello, per un verso, sottolineato l'aspecificità dell'impugnazione sul punto della recidiva e, per altro verso, ribadito gli elementi posti a base della valutazione di più accentuata pericolosità; che l'assenza di aumento nasce dalla equivalenza delle circostanze, che non è logicamente incompatibile con il giudizio di maggiore pericolosità espressa dal nuovo reato; - che del tutto aspecifico e reiterativo è il terzo motivo, dal momento che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, alla luce dell'articolata motivazione fornita dalla Corte d'appello; - che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Angelo Di Porzio è inammissibile, in quanto, per come sopra osservato, la motivazione offerta dalla sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della recidiva è puntuale e specifica, a differenza delle generiche critiche svolte in questa sede; - che anche il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto sovrappone il piano dell'elisione dell'aumento per la recidiva, in dipendenza dell'equivalenza, con quello della sussistenza della circostanza aggravante, con gli effetti che ne derivano in termini di bilanciamento; - che il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità, una volta chiarito che, esclusa la rilevanza della condotta post factum, le dichiarazione della persona offesa, secondo la quale i beni sottratti non sarebbero di ingente valore (tale la ricostruzione della sentenza impugnata confermata dal ricorso), non significa affatto che questi ultimi avrebbero avuto un valore di speciale tenuità, motivatamente escluso dalla Corte d'appello;- che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così d iSq il 16/03/2022 Il Cosiali&re estensore Il Presidente GiUsb De Marzo ste,....(1r