Italian Court dismisses appeal contesting mandatory damages for suspended sentence due to lack of assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Veshaj Ersi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to adequately evaluate the gravity of the offense regarding his need for employment when setting the mandatory damages. The court rejected this claim, noting that the lower court's reasoning sufficiently addressed the objective gravity of the facts without requiring a separate assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal contesting the mandatory damages attached to a suspended sentence is inadmissible if the lower court's decision contains a sufficient evaluation of the objective gravity of the facts, rendering the alleged lack of assessment unfounded.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VESHAJ ERSI nato il 06/06/1992 avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di Ersi Veshaj, avverso la sentenza di in epigrafe indicata, nel contestare la subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, liquidato in 3.000,00 euro, contesta l'assenza di una valutazione sul punto, che, al contrario, emerge dal complessivo esame del tessuto argomentativo della decisione, con particolare riguardo alla gravità sul piano oggettivo del fatto.
Del tutto assertivamente, poi, si sostiene che sarebbe "particolarmente gravoso" il risarcimento per il ricorrente, in quanto in cerca di occupazione; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così decis -W.16/03/2022 Il Con l'ere stensore Il Presidente Giu arzo Stefo CU EPOS TATA IN CANCELLERIA - 7 APR2