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Ordinanza — n. 13331/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13331/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13331/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILE AUGUSTO nato a RIVAROLO CANAVESE il 14/09/1972 avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di Augusto Gentile, avverso la sentenza di in epigrafe indicata, nel contestare l'affermazione di responsabilità fondata sul riconoscimento dell'immagine riprodotta nel fotogramma estrapolato, quale operato dal teste ascoltato e dallo stesso giudice, anche alla luce della nitidezza dell'immagine stessa, è inammissibile, in quanto, nella sostanza, aspira ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa in sede di legittimità, quando non emergano profili di illogicità motivazionale.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13331/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie, le conclusioni della Corte territoriale sono articolatamente argomentate; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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identificazione credibile carenza di credibilità oggettiva censura dell'accertamento dei fatti esame grafologico documenti d'identità qualificazione giuridica dei fatti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Nel caso di specie, le conclusioni della Corte territoriale sono articolatamente argomentate; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILE AUGUSTO nato a RIVAROLO CANAVESE il 14/09/1972 avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di Augusto Gentile, avverso la sentenza di in epigrafe indicata, nel contestare l'affermazione di responsabilità fondata sul riconoscimento dell'immagine riprodotta nel fotogramma estrapolato, quale operato dal teste ascoltato e dallo stesso giudice, anche alla luce della nitidezza dell'immagine stessa, è inammissibile, in quanto, nella sostanza, aspira ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa in sede di legittimità, quando non emergano profili di illogicità motivazionale.

Nel caso di specie, le conclusioni della Corte territoriale sono articolatamente argomentate; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/03/2022 Il Consi iere stensore Il Presi