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Ordinanza — n. 13329/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible; theft aggravated by public exposure deemed necessary for loading/unloading operations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13329/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Diego Halilovic inadmissible regarding the conviction for aggravated theft. The lower court rationally determined that exposing the stolen vehicle to public view was necessitated by the need to facilitate loading and unloading operations, rather than mere negligence. Consequently, the court upheld the denial of general mitigating circumstances and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.; The theft of a vehicle left on a public road with doors open and the ignition key inserted is considered aggravated by exposure to public view only when the driver left it in such conditions due to a contingent necessity, not mere convenience or negligence.

Parole chiave

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aggravated theft public exposure contingent necessity loading operations inadmissible appeal mitigating circumstances criminal procedure imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
248244); - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
art. 616 cod. proc. pen
248244); - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 12196 del 11/01/2017
pen., solo quando si accerti che il conducente si è determinato a lasciare il mezzo nelle condizioni predette a causa di una contingente necessità e non per mera comodità o trascuratezza (Sez. 4, n. 12196 del 11/01/2017, Rv.
Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
269393 - 01); che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC DIEGO nato a CREMONA il 31/07/1997 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Diego Halilovic avverso la sentenza in epigrafe indicata è inammissibile in quanto la Corte territoriale ha razionalmente chiarito che l'esposizione alla pubblica fede dei beni era, nel caso di specie, imposta dalla necessità di non intralciare le operazioni di carico e scarico; - che siffatta soluzione si inquadra nell'orientamento giurisprudenziale per il quale III furto di un'autovettura lasciata in sosta sulla pubblica via, con le portiere aperte e la chiave inserita nel quadro di accensione, deve considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., solo quando si accerti che il conducente si è determinato a lasciare il mezzo nelle condizioni predette a causa di una contingente necessità e non per mera comodità o trascuratezza (Sez. 4, n. 12196 del 11/01/2017, Rv. 269393 - 01); che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabìlì dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 16/03/2022 Il Consi estensore Il Presidente Giuse p zo Steflppla- DE P() T iN CA,'-:.`-`,71J. r