Ordinanza — n. 13327/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STAMATE BIANCA STEFANIA nato il 17/03/1990 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di Bianca Stefania Stamate, avverso la sentenza in epigrafe indicata, è inammissibile in quanto, in termini di assoluta genericità, reitera una prospettazione di estraneità ai fatti argomentatamente esaminata dalla sentenza impugnata e, in definitiva, aspira ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in questa sede; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13327/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STAMATE BIANCA STEFANIA nato il 17/03/1990 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di Bianca Stefania Stamate, avverso la sentenza in epigrafe indicata, è inammissibile in quanto, in termini di assoluta genericità, reitera una prospettazione di estraneità ai fatti argomentatamente esaminata dalla sentenza impugnata e, in definitiva, aspira ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in questa sede; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/03/2022 Il Consiiere ,estensore Il Presidente Giusepp be Marzo Stefano Pa DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 7 APR 2