Ordinanza — n. 13326/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARitenuto - che il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso l'ordinanza di archiviazione del g.i.p. del Tribunale del 18/09/2020; - che questa Corte ha chiarito che l'ordinanza del tribunale che abbia erroneamente valutato intempestivo il reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. proposto dalla persona offesa avverso l'archiviazione, dichiarandolo inammissibile senza la previa instaurazione del contraddittorio, non è ricorribile per cassazione per abnormità, essendo piuttosto viziata da violazione di legge, che può essere fatta valere chiedendo la revoca al medesimo giudice che l'ha pronunciata (Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021, Rv. 281693 - 01); - che, in linea generale, infatti, il ricorso per cassazione contro siffatto provvedimento non è esperibile; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 410-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13326/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale del 18/09/2020; - che questa Corte ha chiarito che l'ordinanza del tribunale che abbia erroneamente valutato intempestivo il reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. proposto dalla persona offesa avverso l'archiviazione, dichiarandolo inammissibile senza la previa instaurazione del contraddittorio, non è ricorribile per cassazione per abnormità, essendo piuttosto viziata da violazione di legge, che può essere fatta valere chiedendo la revoca al medesimo giudice che l'ha pronunciata (Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021, Rv. 281693 - 01); - che, in linea generale, infatti, il ricorso per cassazione contro siffatto provvedimento non è esperibile; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANDALARI BRUNO nato a REGGIO CALABRIA il 03/11/1968 parte offesa nel procedimento c/ MUNDO FRANCESCO nato a ALBIDONA il 23/09/1961 TRIPALDI UMBERTO nato a TREBISACCE il 02/04/2000 PETRONE PIERFRANCESCO nato a TREBISACCE il 29/08/2000 BENINCASA VINCENZO LEON nato a TREBISACCE il 14/06/2000 CAIAFA FRANCESCO nato a TREBISACCE il 18/10/2000 CHIARADIA MARIO JOHANNES nato a TREBISACCE il 27/11/2000 LAURIA ANTONIO nato a TREBISACCE il 21/08/2001 MUSMANNO MATTIA nato a TREBISACCE il 10/03/2001 avverso l'ordinanza del 14/01/2020 del TRIBUNALE di CASTROVILLARItd a t-o-à' \-1-n7 i s o alle parti;1,1 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
Ritenuto - che il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso l'ordinanza di archiviazione del g.i.p. del Tribunale del 18/09/2020; - che questa Corte ha chiarito che l'ordinanza del tribunale che abbia erroneamente valutato intempestivo il reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. proposto dalla persona offesa avverso l'archiviazione, dichiarandolo inammissibile senza la previa instaurazione del contraddittorio, non è ricorribile per cassazione per abnormità, essendo piuttosto viziata da violazione di legge, che può essere fatta valere chiedendo la revoca al medesimo giudice che l'ha pronunciata (Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021, Rv. 281693 - 01); - che, in linea generale, infatti, il ricorso per cassazione contro siffatto provvedimento non è esperibile; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/03/2022 Il Consigli re,estensore Il Presidente Giuseppe De arzo Steinot 1T