Cassation appeal dismissed for absolute generality of formulation under Art. 581 c.p.p. requiring specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the absolute generality of its formulation. The appellant failed to specify the elements underlying his criticisms of the lower court's decision, violating the requirement for specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks the specific elements necessary to identify the grounds of criticism, thereby preventing the reviewing judge from exercising its supervisory function.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCCHINO GIUSEPPE nato a MESSINA il 29/04/1983 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il ricorso, proposto nell'interesse di Giuseppe Occhino, avverso la sentenza in epigrafe indicata, è inammissibile per assoluta genericità di formulazione. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il ./13/2022 Il Consiglieri es ensore Il Presidente Giusepie D Ma zo Steasy:a ' i l •%. DEPOSITATA IN CANCELLEMA