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Ordinanza — n. 13322/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because aggravating circumstance precludes non-punishment defense regardless of balancing test outcome.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13322/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to manifest unfoundedness. The appellant argued for a non-punishment defense under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found the aggravating circumstance under Article 625, paragraph 1, number 2, automatically precludes this defense. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 1, n. 2 c.p.; Art. 131-bis, comma 4 c.p.; Art. 616 c.p.p. The existence of the aggravating circumstance precludes the application of the non-punishment defense regardless of the outcome of the balancing test.

Parole chiave

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aggravating circumstance non-punishment defense balancing test manifest unfoundedness procedural inadmissibility Criminal Procedure Code Fine Fund danno patrimoniale

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 1, n. 2 c.p.
Art. 131-bis, comma 4 c.p.
preclude, in ragione del massimo edittale e indipendentemente dall'esito del giudizio di bilanciamento (art. 131-bis, quarto comma, cod.
Art. 616 c.p.p.
pen.; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod.
art. 131-bis cod. pen
pen.), l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art.
art. 616 cod. proc. pen
pen.; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONATO MARIO nato a CASSANO ALLO IONIO il 24/12/1971 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il ricorso, proposto nell'interesse di Mario Donato, avverso la sentenza in epigrafe indicata, è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen. preclude, in ragione del massimo edittale e indipendentemente dall'esito del giudizio di bilanciamento (art. 131-bis, quarto comma, cod. pen.), l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così decise 16/03/2022 Il Con--i• Here e tensore Il Presidente Giu•e3p - Marzo Stefaci P tiGiefr> DE OSIT.ATA IN