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Ordinanza — n. 13321/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness regarding abbreviated trial acceptance and non-repeatable police acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13321/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible for manifest unfoundedness, rejecting arguments regarding the defendant's right to defense during police site inspections. The court held that the abbreviated trial procedure implies acceptance of existing evidence and that routine disconnection of utilities is not an irrepetible act requiring defense assistance under Article 356 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 356, 360, 616 c.p.p.; The right to defense assistance applies only to irrepetible police acts, and the choice of abbreviated trial implies acceptance of acquired evidence, rendering appeals challenging such evidence inadmissible.

Parole chiave

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abbreviated trial procedure right to defense assistance irrepetible police acts manifest unfoundedness procedural inadmissibility site inspection evidence criminal appeal dismissal sottrazione di energia

Disposizioni normative citate

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Art. 356 c.p.p.
Il nuovo codice consente l'assistenza del difensore, senza previo avviso, appunto alle operazioni irripetibili compiute dalla polizia giudiziaria, quali le perquisizioni, gli accertamenti sui luoghi o cose o persone, o l'apertura di plichi o di corrispondenza (art. 356 cod.
Art. 360 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
pen.; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod.
Art. 625 c.p.
Art. 131-bis c.p.
preclude, in ragione del massimo edittale, l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 356 cod. proc. pen
Il nuovo codice consente l'assistenza del difensore, senza previo avviso, appunto alle operazioni irripetibili compiute dalla polizia giudiziaria, quali le perquisizioni, gli accertamenti sui luoghi o cose o persone, o l'apertura di plichi o di corrispondenza (art. 356 cod. proc. pen.).
art. 131-bis cod. pen
preclude, in ragione del massimo edittale, l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art.
art. 616 cod. proc. pen
pen.; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA FIORINA nato a CATANZARO il 04/07/1970 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il primo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di Fiorina Passalacqua, avverso la sentenza in epigrafe indicata, è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto, in primo luogo, la scelta di procedere col rito abbreviato implica l'accettazione del materiale probatorio acquisito e, in secondo luogo, in quanto l'attività con cui, attraverso la verifica dello stato dei luoghi, la polizia giudiziaria trae elementi per l'accertamento di un reato non costituisce atto irripetibile, a cui abbia diritto di assistere il difensore, ai sensi degli artt. 360 del codice di rito, in quanto le garanzie difensive trovano applicazione solo quando si eseguano prelievi o manipolazioni tali da modificare in qualche modo la situazione obbiettiva preesistente.

L'assistenza del difensore dell'interessato è essenziale appunto nei casi in cui l'operazione tecnica non potrebbe essere ripetuta nelle stesse condizioni. Il nuovo codice consente l'assistenza del difensore, senza previo avviso, appunto alle operazioni irripetibili compiute dalla polizia giudiziaria, quali le perquisizioni, gli accertamenti sui luoghi o cose o persone, o l'apertura di plichi o di corrispondenza (art. 356 cod. proc. pen.). Peraltro, per quanto emerge nel caso di specie, ad essere disinstallati sono stati gli allacci regolari ed è proprio questa attività, evidentemente non irreversibile, che ha consentito di accertare che l'unico appartamento a fruire ancora dell'energia era quello della ricorrente; - che il secondo motivo, in termini generici, solleva questioni sulla attribuibilità dei fatti all'imputata, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, e insiste sul tema della quantificazione del danno, irrilevante sul piano dell'affermazione di responsabilità; - che il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen. preclude, in ragione del massimo edittale, l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/03/2022 Il Consi estensore Il Presidente Giusep Marzo