Cassation appeal dismissed for absolute genericity of grounds under Art. 581 c.p.p. requiring specific factual elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the absolute genericity of its formulation. The appellant failed to specify the factual elements supporting the criticisms against the lower court's decision, violating the requirement of specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ordered the appellant to bear the procedural costs and pay a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specificity regarding the factual elements underlying the criticisms, thereby preventing the appellate judge from identifying the grounds for review.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEMELLI ANTONIO nato a BELCASTRO il 06/11/1953 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; è Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di Antonio Gemelli, è inammissibile, per l'assoluta genericità di formulazione. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/03/2022 Il Cons. estensore Il Presidente Gius e Marzo S t 2 q: DEPOSITATA IN CANCFI.I. ERIA