Ordinanza — n. 13316/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENATTI LAURA nato a PRATO il 30/01/1968 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il primo motivo di ricorso, con il quale si invoca l'applicabilità dell'art. 131- bis cod. pen., è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che l'esito del giudizio di bilanciamento è del tutto irrilevante rispetto all'accertamento dei limiti edittali di pena richiesti per accedere all'applicazione della causa di non punibilità della quale si discute (art. 131-bis, quarto comma, cod. pen.); - che il secondo motivo è inammissibile in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131- bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13316/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131- bis cod. pen., è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che l'esito del giudizio di bilanciamento è del tutto irrilevante rispetto all'accertamento dei limiti edittali di pena richiesti per accedere all'applicazione della causa di non punibilità della quale si discute (art. 131-bis, quarto comma, cod. pen.); - che il secondo motivo è inammissibile in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENATTI LAURA nato a PRATO il 30/01/1968 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il primo motivo di ricorso, con il quale si invoca l'applicabilità dell'art. 131- bis cod. pen., è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che l'esito del giudizio di bilanciamento è del tutto irrilevante rispetto all'accertamento dei limiti edittali di pena richiesti per accedere all'applicazione della causa di non punibilità della quale si discute (art. 131-bis, quarto comma, cod. pen.); - che il secondo motivo è inammissibile in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/03/2022 Il Consigli re estensore Il Presidente Gius Marzo Stefano Pal DEPOSITATA IN CANC