Criminal appeal dismissed for lack of specificity; state of necessity does not cover financial crisis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Sara Romei inadmissible due to manifest unfoundedness and lack of specificity. The court held that the state of necessity defense applies only to grave personal harm, not financial crises, and that the statute of limitations expired after the second-instance judgment. Consequently, the appeal was rejected, and Romei was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.; The state of necessity defense is strictly limited to avoiding grave personal harm and cannot be invoked to justify financial losses or business crises.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEI SARA nato a FABRIANO il 31/07/1979 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di Sara Romei, avverso la sentenza di in epigrafe indicata, è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità, in quanto:
a) lo stato di necessità è destinato a fronteggiare un danno grave alla persona non la crisi finanziaria registrata nell'attività di un soggetto imprenditoriale;
b) proprio l'applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., colloca lo spirare del termine di prescrizione al 07/11/2021, ossia in epoca successiva alla sentenza di secondo grado (e ciò senza considerare periodi di sospensione);
c) che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso ji,16/03/2022 Il Co ig ere stensore Il Presidente Giu Marzo Stefpy Pall cS t DEPOSITATA INCA —