Italian Court dismisses appeal as generic criticism lacks connection to sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Tiziana Passalacqua inadmissible due to the generic nature of her criticisms regarding the sentencing decision. The appellant argued against the conviction and penalty, but the court found her arguments did not specifically address the court's reasoning or the statutory discretion involved in sentencing. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Generic criticisms in cassation appeals that do not confront the specific reasoning of the lower court are inadmissible, as sentencing discretion and the denial of generic mitigating circumstances fall within the trial judge's authority.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA TIZIANA nato a CATANZARO il 31/10/1986 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di Tiziana Passalacqua, avverso la sentenza di in epigrafe indicata, è inammissibile:
a) quanto al primo motivo, che investe l'affermazione di responsabilità, per l'assoluta genericità delle critiche che non si confrontano in alcun modo con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata;
b) quanto al secondo motivo, poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; inoltre la mancata concessione delle attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/03/2022 Il Consig ere àtensore Il Presidente Gi - - efrarzo ; a.., t Stefe7 ",5 DEPOSITATA IN CANCEL-