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Ordinanza — n. 13311/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming appellate court misinterpreted evidence and denied generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13311/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Mario Pumpo inadmissible, rejecting arguments regarding the misinterpretation of evidence and the denial of generic mitigating circumstances. The court held that questions concerning the evaluation of proof and the reasoning behind rejecting specific mitigating factors fall within the appellate court's domain and are not subject to review in a judgment of legality. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation cannot review the substantive evaluation of evidence or the reasoning for denying generic mitigating circumstances, as these matters pertain exclusively to the trial court's assessment of the case merits.

Parole chiave

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judgment of legality evaluation of evidence generic mitigating circumstances appellate court review procedural inadmissibility uso sproporzionato della forza circostanze attenuanti atti impugnabili

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
248244); - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod.
art. 131-bis cod. pen
272406); - che il secondo motivo è inammissibile, in quanto la ragione del rigetto della richiesta applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
248244); - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021
Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007
Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv.
Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011
ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv.
Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006
Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv.
Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006
234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv.
Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006
Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012
Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017
255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep.
Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUMPO MARIO nato a NAPOLI il 30/01/1965 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il primo motivo del ricorso - le cui doglianze sono ulteriormente illustrate con memoria - proposto, nell'interesse di Mario Pumpo, è inammissibile, in quanto va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.

Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).

Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406); - che il secondo motivo è inammissibile, in quanto la ragione del rigetto della richiesta applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. va colta nell'eccesso di reazione e non nella mera reazione; così come del tutto razionale è la valutazione, nelle modalità del fatto, della violenza fisica impiegata; - che il secondo motivo è inammissibile anche laddove contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poiché il loro diniego è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deci 1y03/2022 Il Consi liér ,éstensore Il President