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Ordinanza — n. 13310/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity regarding value assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13310/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Luigi Converso's appeal inadmissible for manifest unfoundedness and lack of specificity. Converso challenged the victim's valuation of stolen goods and the mitigating circumstance of minor damage, arguing the victim's assessment was unreliable. The court rejected this because no specific rule mandates a forensic appraisal for data derived from other sources, rendering the arguments generic and assertive.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging a victim's valuation of stolen goods is inadmissible if it fails to specify why the assessment is unreliable without invoking a mandatory forensic rule.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of specificity value assessment goods mitigating circumstance forensic appraisal requirement valore litigioso cosa di poco valore valore limite di stima

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONVERSO LUIGI nato a ROSSANO il 10/03/1983 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di Luigi Converso, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità, perché contesta la valutazione del valore del bene sottratto operata dalla persona offesa, senza spiegare per quale ragione essa sarebbe inattendibile: e ciò in assenza di una regola valutativa che imponga un accertamento peritale per la verifica di dati desumibili aliunde; - che le restanti censure sui due punti sopra ricordati sono generiche e assertive;; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/03/2022 Il Consi lierq estensore Il Presidente Giusep Stefiy ,Pa t 2`ta k.3à, DEPOSITATA IN CANCEy-E-PlA