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Ordinanza — n. 13309/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because missing evidence must relate to admissibility requests, not discretionary integration powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13309/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to admit a decisive piece of evidence, but the court ruled this claim invalid because the evidence was requested under discretionary integration powers rather than a specific admissibility request. Consequently, the court held that the appellant's own identification of managing acts made further factual verification unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 495, second comma, cod. proc. pen.; Art. 507 cod. proc. pen.: A claim for non-admission of decisive evidence is only valid if linked to a specific admissibility request; it cannot be invoked when the evidence was sought through the judge's discretionary power to integrate proof, which was deemed unnecessary by the lower court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility discretionary integration of proof missing evidence requirement procedural costs award managing acts identification esame di cassazione ricorso per cassazione mancata prova della solvibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 495, second comma, cod. proc. pen.
a) la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod.
Art. 507 cod. proc. pen.
pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
b) la motivata individuazione di atti gestori da parte del ricorrente rende del tutto superfluo l'accertamento di ulteriori gestori di fatto, dal momento che sono sufficienti i primi a giustificare l'attribuzione dei reati fallimentari contestati; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod.
art. 507 cod. proc. pen
pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
b) la motivata individuazione di atti gestori da parte del ricorrente rende del tutto superfluo l'accertamento di ulteriori gestori di fatto, dal momento che sono sufficienti i primi a giustificare l'attribuzione dei reati fallimentari contestati; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016
e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016 - dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPOSATO GENNARO nato a COSENZA il 19/02/1968 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di Gennaro Sposato, che lamenta la mancata assunzione di prova decisiva, da lui asseritamente richiesta ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto:

a) la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016 - dep. 31/01/2017, Rv. 269270 - 01);

b) la motivata individuazione di atti gestori da parte del ricorrente rende del tutto superfluo l'accertamento di ulteriori gestori di fatto, dal momento che sono sufficienti i primi a giustificare l'attribuzione dei reati fallimentari contestati; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/03/2022 Il Consig estensore Il Presidente Giuse`pp Marzo Stefano Pa Ia r v OriS O S i TATA IN CA.N-O