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Sentenza — n. 13308/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13308/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13308/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TIPALDI DOMENICO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 01/01/1980 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il primo motivo del ricorso proposto, nell'interesse di Domenico Tipaldi, avverso la sentenza di in epigrafe indicata, è inammissibile perché reitera censure argomentatamente disattese dalla Corte territoriale, sia quanto alle continue richieste rivolte dal curatore di ricevere le scritture contabili, sia quanto all'inattendibilità del furto che sarebbe stato subito; - che, tuttavia, la sentenza va annullata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, commisurate nel contesto di una cornice edittale ritenuta illegittima da Corte cost. n. 222 del 05/12/2018, cui ha fatto seguito la sentenza del 28/02/2019, Suraci, con la quale le Sezioni Unite hanno affermato che le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art.133 cod. pen.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 13308/2022 — snpen · Corte di Cassazione: n. 222 del 05/12/2018, cui ha fatto seguito la sentenza del 28/02/2019, Suraci, con la quale le Sezioni Unite hanno affermato che le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art.133 cod. pen.

Parole chiave

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pena complementare disposizioni supplementari e finali pena sproporzionata motivazione inadeguata delle censure costituzionali durata eccessiva del procedimento termine legale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TIPALDI DOMENICO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 01/01/1980 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il primo motivo del ricorso proposto, nell'interesse di Domenico Tipaldi, avverso la sentenza di in epigrafe indicata, è inammissibile perché reitera censure argomentatamente disattese dalla Corte territoriale, sia quanto alle continue richieste rivolte dal curatore di ricevere le scritture contabili, sia quanto all'inattendibilità del furto che sarebbe stato subito; - che, tuttavia, la sentenza va annullata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, commisurate nel contesto di una cornice edittale ritenuta illegittima da Corte cost. n. 222 del 05/12/2018, cui ha fatto seguito la sentenza del 28/02/2019, Suraci, con la quale le Sezioni Unite hanno affermato che le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art.133 cod. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari di cui all'art. 216, ult. comma, I. fall. con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per la rideterminazione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così decD il 16/03/2022 Il Con igliere estensore I