Ordinanza — n. 13307/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA EVA nato a COSENZA il 09/12/1984 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di Eva Passalacqua, avverso la sentenza di in epigrafe indicata, è inammissibile, in quanto:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13307/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA EVA nato a COSENZA il 09/12/1984 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di Eva Passalacqua, avverso la sentenza di in epigrafe indicata, è inammissibile, in quanto:
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA EVA nato a COSENZA il 09/12/1984 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di Eva Passalacqua, avverso la sentenza di in epigrafe indicata, è inammissibile, in quanto:
a) il furto tentato dei generi indicati nel capo di imputazione, a parte la pretesa di volerne dividere l'importo con i coimputati, non ha affatto i caratteri dell'inoffensività essendo diretto esattamente a ledere l'integrità patrimoniale del detentore;
b) ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, è necessario che il titolare del diritto di proprietà sulla cosa oggetto dell'azione delittuosa non possa esercitare una vigilanza continua sul bene (Sez. 2, n. 42023 del 19/06/2019, Rv. 277046 — 01); in altri termini, non rileva il fatto che il vigilante svolga attività di sicurezza in modo non occasionale, ma occorre che controlli continuativamente i beni in modo da potere immediatamente impedire la consumazione del reato; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/03/2022 Il Consi ieri estensore Il Presidente Gius arzo Stefano Pa DEPOSITATA IN CANCEIA.F71:1A - 7 f/APZ'