Italian Court dismisses appeal as mitigation for low damage is excluded due to market value context.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the mitigating circumstance of low damage should apply based on the market price of scrap iron, whereas the Court of Appeal correctly valued the asset within its specific industrial context despite the insolvency constraint. The court upheld this valuation, rejecting the appellant's attempt to re-evaluate the damage based on general market rates.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The mitigating circumstance of low damage is excluded when the court correctly values the asset within its specific industrial context, rejecting arguments based on general market prices.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARCO GIUSEPPE nato a MARSALA il 16/01/1975 avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;Ritenuto - che il motivo di ricorso proposto, nell'interesse di Giuseppe De Marco, avverso la sentenza in epigrafe indicata, è inammissibile poiché la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è stata esclusa avendo riguardo alla pretesa dell'imputato di considerare il prezzo di mercato del ferro vecchio, laddove correttamente è stato valorizzato dalla Corte d'appello il valore del bene all'interno del contesto produttivo, ancorché, in quello specifico momento, allo stato potenziale, alla luce del vincolo fallimentare gravante sul compendio aziendale; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/03/2022 Il Consigl re,estensore Il Presidente Giuspp e Marzo Ster Pa DEPOSITATA IN CANCE)-LEPIA - 7 AR. 2022