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Ordinanza — n. 13304/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on theft charges, upholding aggravated circumstances for unauthorized energy theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13304/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court affirmed that unauthorized connection to the external power grid constitutes an aggravating circumstance under Article 625 of the Penal Code, regardless of whether other users suffered actual damage. Consequently, the lower court's conviction for theft with specific aggravating factors was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 625, primo comma, n. 7 del codice penale; Art. 616 del codice di procedura penale: The unauthorized connection to the external power grid constitutes an aggravating circumstance for theft under Article 625, n. 7, irrespective of actual damage to other users' energy supply.

Parole chiave

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theft aggravated circumstances unauthorized energy connection external power grid procedural inadmissibility Cassazione Roma Penal Code Art 625 procedural costs danneggiamento d'impianti elettrici

Disposizioni normative citate

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Art. 625, primo comma, n. 2 del codice penale
a) la circostanza aggravante della violenza sulle cose (l'unica ritenuta, nel quadro dell'art. 625, primo comma, n.
Art. 625, primo comma, n. 7 del codice penale
a) la circostanza aggravante della violenza sulle cose (l'unica ritenuta, nel quadro dell'art. 625, primo comma, n.
Art. 616 del codice di procedura penale
266229 — 01);4, - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
266229 — 01);4, - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Rv. 266229
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENNARO DOMENICO nato a PALERMO il 01/10/1954 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il motivo di ricorso proposto, nell'interesse di Domenico Gennaro, avverso la sentenza in epigrafe indicata, è inammissibile poiché:

a) la circostanza aggravante della violenza sulle cose (l'unica ritenuta, nel quadro dell'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., come chiarisce la sentenza impugnata, talché inconferenti sono i rilievi dedicati dal ricorrente all'uso del mezzo fraudolento) è razionalmente argomentata in relazione al danneggiamento per distacco dei fili conduttori;

b) la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, a mente della quale, in tema di furto, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod.pen., in caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete esterna, indipendentemente dal fatto che tale condotta abbia arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia di altri utenti (Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Rv. 266229 — 01);4, - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i 1/03/2022 Il Consiql re e tensore Il Presidente Giusepbe arzo Stefano Pa II "sY'4 DEPOSITATA' IN CANCELLE