Criminal appeal dismissed as discretionary sentencing comparisons fall outside cassation review if reasonably motivated.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Natale Giurintano inadmissible regarding the comparison of opposing circumstances in sentencing. The appellant argued against the appellate court's decision, but the court held that such comparative evaluations involve typical discretionary judgment reserved for the trial level. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's reasoning was not arbitrary and was sufficiently motivated to justify the specific penalty imposed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 363 c.p.p.: Appeals against discretionary sentencing comparisons are inadmissible unless the lower court's reasoning is arbitrary or illogical, as such evaluations fall within the exclusive domain of the trial court's merit judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIURINTANO NATALE nato a PALERMO il 24/08/1985 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il motivo di ricorso proposto, nell'interesse di Natale Giurintano, avverso la sentenza in epigrafe indicata, è inammissibile poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/03/2022 Il Consiqfee estensore Il Presidente Giuseppep Marzo StefT DEPOSITATA IN CANC71._1.",A,