Ordinanza — n. 13302/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO NICOLA GIUSEPPE nato a PALERMO il 19/06/1963 avverso la sentenza del 06/11/2020 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Termini Imerese ha condannato Aiello Nicola Giuseppe alla pena di giustizia avendolo riconosciuto colpevole del delitto di violenza privata; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione per saltum l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 610 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 13302/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO NICOLA GIUSEPPE nato a PALERMO il 19/06/1963 avverso la sentenza del 06/11/2020 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Termini Imerese ha condannato Aiello Nicola Giuseppe alla pena di giustizia avendolo riconosciuto colpevole del delitto di violenza privata; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione per saltum l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO NICOLA GIUSEPPE nato a PALERMO il 19/06/1963 avverso la sentenza del 06/11/2020 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Termini Imerese ha condannato Aiello Nicola Giuseppe alla pena di giustizia avendolo riconosciuto colpevole del delitto di violenza privata; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione per saltum l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo di ricorso, con il quale ha eccepito il difetto di procedibilità del reato, è manifestamente infondato, posto che il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. è procedibile ex officio; - che il secondo motivo, on il quale lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non è consentito in questa sede, atteso che non se ne è fatta richiesta in sede di conclusioni rassegnate all'esito del dibattimento (udienza del 6 novembre 2020): va, al riguardo, ribadito che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Rv. 275782); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 Il Consig e estensore Il Presidente Irene SifJamaglia Stef,IT DEPOSITATA