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Ordinanza — n. 13300/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to solidly founded recidivism and increased dangerousness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13300/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Angelo Masucci inadmissible because the alleged recidivism was solidly established. The court found that the existence of recidivism was proven beyond doubt, independent of the specific details of the subsequent theft or the defendant's prior record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: When the existence of recidivism is solidly founded, an appeal challenging it is inadmissible as the facts demonstrate increased dangerousness.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism solidly founded increased dangerousness procedural costs order Cassa delle ammende pericolo di reiterazione criminalità persistente revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 617 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASUCCI ANGELO nato a AGROPOLI il 07/08/1979 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il motivo di ricorso proposto, nell'interesse di Angelo Masucci, illustrato anche con memoria, avverso la sentenza in epigrafe indicata, è inammissibile poiché la ritenuta sussistenza della recidiva è solidamente fondata, al di là del riferimento al furto commesso successivamente a quello per cui è processo, sulle modalità del fatto e sui precedenti idonei a dimostrare l'accresciuta pericolosità del ricorrente; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così decis il 16/03/2022 Il Cons estensore Il Presidente Gius arzo Stgta n Pal-f-a- A 5( DEPOSITATA IN