Italian Court dismisses appeal for lack of specificity and failure to address facts in criminal appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for theft and receipt of a disabled parking sign, arguing against the legal qualification of the facts. The court rejected these arguments as merely repetitive of previous grievances without new specificities or factual confrontation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must contain specific grounds distinct from prior grievances; mere repetition of previous complaints without new specificity or factual engagement renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIONI GIAMBATTISTA nato a PONTE SAN PIETRO il 02/04/1966 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di responsabilità in primo grado pronunciata nei confronti di Maggioni Giambattista per i delitti di ricettazione di un contrassegno per la sosta delle autovetture in uso a disabili (capo A) e di furto aggravato di carburante sottratto con l'inganno ad un distributore (capo B); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la qualificazione giuridica dei fatti descritti ai capi A) e B), sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto — avuto riguardo alla pacifica giurisprudenza di questa Corte richiamata dal giudice censurato (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019 - dep. 31/01/2020, Rv. 278225; Sez. 5, n. 3018 del 09/10/2019 - dep. 24/01/2020, Rv. 278148) - e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 Il Consi re estensore Il Presidente Irene rdannaglia Stef(a23:1-1m.4 DEPOSITATA IN CANCE riA - 7 A