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Ordinanza — n. 13296/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13296/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13296/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULPITO OTELLO nato a TARANTO il 29/05/1990 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Pulpito Otello già pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Taranto con sentenza del 5.11.2020 in ordine al delitto di rapina.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 13296/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile. Il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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oltraggio alla corte spese di difesa difesa penale spese di esecuzione risarcimento alle vittime di reati atti impugnabili

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULPITO OTELLO nato a TARANTO il 29/05/1990 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Pulpito Otello già pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Taranto con sentenza del 5.11.2020 in ordine al delitto di rapina.

2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile. Il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato logicamente corretta, il ricorrente non fa riferimenti concreti a passaggi della decisione specifici limitandosi a lamentare l'omessa motivazione in ordine alla teorica possibilità di proscioglimento senza indicare specifiche carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione (Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441 - 01) con la conseguenza che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi eventuali ricorsi straordinari (Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017, dep. 2018, Valle, Rv. 272725 - 01).

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consi e estensore Il Presi nte Sergio aola Luci Imperiali DEPOSI TATA IN CAN9FY,I...FPI