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Ordinanza — n. 13295/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal court dismisses criminal appeal for lack of specific factual references to the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13295/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Grillo Gianluca inadmissible due to a failure to meet procedural requirements under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Although the Court of Appeal of Rome correctly affirmed the aggravated robbery conviction based on recidivism and dangerousness, the appellant's defense failed to cite specific passages of the decision supporting its general criticism of the omitted assessment of greater culpability. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a generalized critique rather than a reasoned objection, leading to its dismissal and the imposition of procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific references to the contested decision's reasoning, reducing it to a general criticism that prevents the court from identifying the precise grounds of the objection.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific references generalized criticism recidivism assessment procedural requirements precedenti penali gravi commisurazione della pena per rapina recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il ricorso, infatti, è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015, Falbo
Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017, Valle
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRILLO GIANLUCA nato a NAPOLI il 15/11/1983 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Grillo Gianluca già pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza del 22.2.2021 in ordine al delitto di rapina aggravata.

2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile. Il ricorso, infatti, è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato logicamente corretta in punto di ritenuta sussistenza della contestata recidiva (in cui si è dato atto del numero e della gravità delle precedenti condanne, dell'espiazione di pene definitive e della sottoposizione a misura cautelare non custodiale al momento della commissione del nuovo reato, ricavando da tali elementi un giudizio di evidente e accentuata pericolosità) il ricorrente non fa riferimenti concreti a passaggi della decisione specifici, limitandosi a lamentare l'omessa motivazione in ordine al giudizio di maggiore colpevolezza e di più elevata capacità a delinquere senza indicare specifiche carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione (Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441 - 01) con la conseguenza che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi eventuali ricorsi straordinari (Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017, dep. 2018, Valle, Rv. 272725 - 01).

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consiglie estensore Il Presid nte Sergio D Luci Imperiali i DE OSITATA IN CMCELLE