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Ordinanza — n. 13292/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to address witness testimony regarding defendant's identity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13292/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Popescu Dumitru inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued for a re-evaluation of evidence to support the defendant's alibi, but the court noted this ignored the eyewitness testimony describing the vehicle driver as the defendant. Consequently, the appeal was rejected because it failed to address the critical factual finding that the witness identified the defendant as the perpetrator.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to address the specific factual findings of the lower court, particularly when the appeal ignores direct evidence such as eyewitness identification that contradicts the defendant's defense.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility witness identification evidence failure to address facts alibi defense rejection court costs and fine imputazione di furto scemata imputabilità violazione del segnale luminoso

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POPESCU DUMITRU nato il 28/07/1983 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Popescu Dumitru già pronunciata dal Tribunale di Monza con sentenza del 19.3.2019 in ordine ai reati di tentato furto aggravato e ricettazione.

2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile. Il ricorrente sollecita la rivalutazione dell'intero compendio delle prove valutate dalla Corte d'appello, insistendo nel rivendicare l'attendibilità delle dichiarazioni difensive dell'imputato che contrasterebbero le altre fonti dichiarative; ma così facendo trascura e dimentica il dato rilevante, messo in rilievo dalle sentenze di merito (il Tribunale alla penultima pagina e la Corte d'appello a pag. 5), del dichiarato della testimone oculare dei fatti che aveva fornito una descrizione del conducente del veicolo, utilizzato per commettere i reati contestati (risultato di proprietà del ricorrente), corrispondente alle fattezze dell'imputato.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consiglier estensore Il Preside te Sergio D(P.4 a LuciaImperiali DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 7 Pi