Italian Court dismisses appeal against sentence as inadmissible due to lack of non-prosecution grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Chejjare Ahmed against the Tribunal of Torino's sentence inadmissible. The defense argued for a review of the sentence's motivation, but the court found no evidence of non-prosecution grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal against a sentence of applied punishment upon request of the parties is inadmissible if it does not allege specific grounds for non-prosecution or lack of punishability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEJJARE AHMED (CUI 05Q6ZL7) nato a VERCELLI il 06/07/2002 avverso la sentenza del 23/06/2021 del TRIBUNALE di TORINOvvtsrral e tr-5-5Fti"P udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Torino, su richiesta delle parti, ha applicato a Chejjare Ahmed la pena concordata in ordine al reato di rapina.
2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile, perché proposto per ragioni non consentite. La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102 - 01), situazione processuale neppure ipotizzata dal ricorrente.
3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Preside te Sergio4 i Paola Lucian Imperiali DEPOSITATA IN C. ; FratA • • 2