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Ordinanza — n. 13288/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13288/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13288/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBUSCIA DAVIDE nato a MESSINA il 08/02/1992 avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Messina, in data 2.12.2020, per effetto dell'accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 13288/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Messina, in data 2.12.2020, per effetto dell'accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di revisione riesame della rendita AI cognizione del ricorso per cassazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
del Tribunale di Messina, in data 2.12.2020, per effetto dell'accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBUSCIA DAVIDE nato a MESSINA il 08/02/1992 avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Messina, in data 2.12.2020, per effetto dell'accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.

2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile, perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. La Corte ha, infatti, più volte affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. solo ove deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 0; Sez. 5, Sentenza n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853 - 0).

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presi nte Sergio Di ola L , • mperiali I DEPOSITATA IN CAN CF1,1._ERIA - ;7 APR; 2022 IL CA N'